Art. 5.
 
   1.  Nel  quadro  degli interventi diretti all'attuazione del piano
regionale  integrato  dei   trasporti   e,   in   particolare,   alla
realizzazione  dell'autoporto  di Udine centro merci polifunzionale a
servizio della commercializzazione delle  merci  e  dei  rapporti  di
import-export, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere
al Comune di Udine contributi fino al  100%  della  spesa  necessaria
limitatamente  all'acquisizione  delle aree e all'infrastrutturazione
delle stesse.
   2.  Sono ammesse a contributo anche le spese gia' sostenute, prima
dell'entrata in vigore della presente legge, per  l'acquisizione  dei
terreni  necessari  per la realizzazione dell'autoporto e per la loro
urbanizzazione.
   3.  Le  modalita'  di  quantificazione,  concessione, erogazione e
rendicontazione dei contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono
quelle  previste  dagli  articoli  19  e  20 della legge regionale 14
agosto 1987, n. 22.