Art. 5. 1. Nel quadro degli interventi diretti all'attuazione del piano regionale integrato dei trasporti e, in particolare, alla realizzazione dell'autoporto di Udine centro merci polifunzionale a servizio della commercializzazione delle merci e dei rapporti di import-export, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi fino al 100% della spesa necessaria limitatamente all'acquisizione delle aree e all'infrastrutturazione delle stesse. 2. Sono ammesse a contributo anche le spese gia' sostenute, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione dell'autoporto e per la loro urbanizzazione. 3. Le modalita' di quantificazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.