Art. 9.
 
   1.  Per  le  finalita'  previste dall'articolo 5 e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire
250  milioni per l'anno 1990, lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire
2.000 milioni per l'anno 1992.
   2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990  e'
istituito   -   alla  Rubrica  n.  14  -  programma  1.5.3.  -  spese
d'investimento - Categoria 2.3.  -  Sezione  X  -  il  capitolo  3866
(2.1.232.3.10.25) con la denominazione "Contributo al Comune di Udine
per l'acquisizione delle aree e la  realizzazione  dell'autoporto  di
Udine"  e  con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,
di lire 2.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250  milioni  per
l'anno  1990,  lire  500 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni
per l'anno 1992.
   3. Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede:
     a)  per  complessive  lire  750 milioni, suddivisi in ragione di
lire 250 milioni per l'anno 1990 e lire 500 milioni per l'anno  1991,
mediante  storno,  di  pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di
previsione precitato;
     b)   per   lire   2.000   milioni   per  l'anno  1992,  mediante
prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo  globale  iscritto
al  capitolo  8920  dello stato di previsione precitato (partita n. 6
dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
   4.   Sul  precitato  capitolo  3866  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa,  di  lire  250  milioni,  mediante
storno,  di  pari  importo, dal predetto capitolo 8841 del piu' volte
citato stato di previsione.