la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 20, comma 1 e del punto 3.1.1 dell'allegato 3A - Linee programmatiche per l'organizzazione del servizio sociale di base a favore della generalita' della popolazione - della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, disciplina le modalita' per l'individuazione e la nomina del coordinatore del servizio sociale di base, di seguito denominato coordinatore, nonche' per la determinazione dell'indennita' di funzione allo stesso spettante. 2. Tale disciplina puo' essere modificata a seguito di atti normativi di recepimento di accordi sindacali riguardanti il comparto del personale dipendente dagli enti locali nonche' in considerazione delle esigenze emerse dopo un adeguato periodo di sperimentazione del nuovo assetto del servizio sociale di base in applicazione della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.