la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge, in attuazione dell'articolo 20, comma 1 e
del  punto  3.1.1  dell'allegato  3A  -  Linee   programmatiche   per
l'organizzazione   del  servizio  sociale  di  base  a  favore  della
generalita' della popolazione - della legge regionale 19 maggio 1988,
n.  33,  disciplina le modalita' per l'individuazione e la nomina del
coordinatore del servizio sociale  di  base,  di  seguito  denominato
coordinatore,   nonche'  per  la  determinazione  dell'indennita'  di
funzione allo stesso spettante.
   2.  Tale  disciplina  puo'  essere  modificata  a  seguito di atti
normativi di recepimento di accordi sindacali riguardanti il comparto
del  personale dipendente dagli enti locali nonche' in considerazione
delle esigenze emerse dopo un adeguato periodo di sperimentazione del
nuovo  assetto  del  servizio  sociale  di base in applicazione della
legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.