Art. 3. 1. L'Assessore regionale all'assistenza sociale con propri decreti approva gli elenchi provinciali, con graduatoria per ambito, del personale avente i requisiti per svolgere le funzioni di coordinamento del servizio sociale di base e i relativi aggiornamenti annuali. 2. Per i Comuni il cui territorio includa piu' ambiti del servizio sociale di base, il personale ivi operante viene inserito in un'unica graduatoria. 3. L'elenco e le graduatorie di cui ai commi 1 e 2 sono formulati da una Commissione composta dal Direttore del servizio di programmazione e coordinamento socio-assistenziale o dal suo sostituto, che la presiede, da un funzionario della Direzione regionale degli enti locali e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione province italiane, l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, l'Associazione nazionale assistenti sociali e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le quali provvedono unitariamente alla designazione di competenza; in mancanza di designazione congiunta, che deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvede con deliberazione motivata la Giunta regionale sulla scorta delle singole designazioni pervenute. 4. Per la validita' dei lavori della Commissione e' sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.