Art. 3.
 
   1. L'Assessore regionale all'assistenza sociale con propri decreti
approva gli elenchi provinciali,  con  graduatoria  per  ambito,  del
personale   avente   i   requisiti   per   svolgere  le  funzioni  di
coordinamento del servizio sociale di base e i relativi aggiornamenti
annuali.
   2. Per i Comuni il cui territorio includa piu' ambiti del servizio
sociale di base, il personale ivi operante viene inserito in un'unica
graduatoria.
   3.  L'elenco e le graduatorie di cui ai commi 1 e 2 sono formulati
da  una  Commissione  composta  dal   Direttore   del   servizio   di
programmazione   e   coordinamento   socio-assistenziale  o  dal  suo
sostituto,  che  la  presiede,  da  un  funzionario  della  Direzione
regionale  degli  enti locali e da un rappresentante per ciascuno dei
seguenti  organismi:  l'Associazione   nazionale   comuni   italiani,
l'Unione  province  italiane, l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti  montani,  l'Associazione  nazionale  assistenti  sociali  e  le
Organizzazioni   sindacali   regionali  dei  lavoratori  maggiormente
rappresentative, le quali provvedono unitariamente alla  designazione
di  competenza;  in  mancanza  di  designazione  congiunta,  che deve
pervenire  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta,  provvede  con  deliberazione motivata la Giunta regionale
sulla scorta delle singole designazioni pervenute.
   4. Per la validita' dei lavori della Commissione e' sufficiente la
presenza della maggioranza dei componenti.