Art. 4.
 
   1.  Ai  fini  dell'individuazione  del personale da inserire nelle
graduatorie previste dall'articolo 3 gli enti elencati  nell'allegato
A),  entro  il  30 novembre di ciascun anno, provvedono a trasmettere
alla Commissione di cui all'articolo 3, per ciascun dipendente avente
i  requisiti  indicati  alle  lettere  a)  e b) del comma 4, apposita
scheda informativa secondo lo schema tipo  di  cui  all'allegato  B),
sottoscritta  dall'interessato e dal legale rappresentante dell'ente.
   2. La medesima scheda va compilata anche per ciascun operatore che
presti la propria opera con rapporto contrattuale o  convenzionale  e
che  sia in possesso del requisito previsto alla lettera a) del comma
4.
   3.  In  sede di prima applicazione della presente legge il termine
previsto  al  comma  1  s'intende  fissato  al  quarantesimo   giorno
dall'entrata in vigore della stessa.
   4.   I  requisiti  per  l'inserimento  nella  graduatoria  sono  i
seguenti:
     a) possesso del titolo di assistente sociale;
     b) rapporto di lavoro di ruolo a tempo pieno;
     c)  svolgimento  delle funzioni di assistente sociale per almeno
cinque anni.
   5.  La  graduatoria viene formulata sulla base dei seguenti titoli
in ordine di precedenza:
     a)  possesso  del  diploma  di  laurea in discipline giuridiche,
economiche o sociali;
     b)  durata  complessiva dell'attivita' svolta presso o per conto
di enti pubblici  con  la  qualifica  o  in  qualita'  di  assistente
sociale;
     c)  a parita' di durata complessiva di attivita, eta' anagrafica
piu elevata.
   6.  Qualora  la  graduatoria  di  cui  all'articolo  3 non risulti
formulabile per  mancanza  di  personale  avente  tutti  i  requisiti
prescritti  dal  comma 4 spetta all'ente gestore del servizio sociale
di  base,  sentito  il   Comitato   di   coordinamento   dell'ambito,
individuare  il  coordinatore  tra  il personale cui si riferiscono i
commi 1 e 2 che  gia'  opera  nell'ambito,  rispettando  l'ordine  di
possesso  dei titoli previsti al comma 5; a chi operi con rapporto di
lavoro contrattuale  o  convenzionale  possono  essere  assegnate  le
funzioni di coordinatore solo se consenziente.
   7.  Nei  casi di assenza temporanea o impedimento del coordinatore
titolare esso viene sostituito da chi lo segue  immediatamente  nella
graduatoria di cui all'articolo 3; qualora la graduatoria dell'ambito
non comprenda altri nominativi  si  provvede  alla  sostituzione  del
titolare ai sensi del comma 6.