Art. 4. 1. Ai fini dell'individuazione del personale da inserire nelle graduatorie previste dall'articolo 3 gli enti elencati nell'allegato A), entro il 30 novembre di ciascun anno, provvedono a trasmettere alla Commissione di cui all'articolo 3, per ciascun dipendente avente i requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 4, apposita scheda informativa secondo lo schema tipo di cui all'allegato B), sottoscritta dall'interessato e dal legale rappresentante dell'ente. 2. La medesima scheda va compilata anche per ciascun operatore che presti la propria opera con rapporto contrattuale o convenzionale e che sia in possesso del requisito previsto alla lettera a) del comma 4. 3. In sede di prima applicazione della presente legge il termine previsto al comma 1 s'intende fissato al quarantesimo giorno dall'entrata in vigore della stessa. 4. I requisiti per l'inserimento nella graduatoria sono i seguenti: a) possesso del titolo di assistente sociale; b) rapporto di lavoro di ruolo a tempo pieno; c) svolgimento delle funzioni di assistente sociale per almeno cinque anni. 5. La graduatoria viene formulata sulla base dei seguenti titoli in ordine di precedenza: a) possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche o sociali; b) durata complessiva dell'attivita' svolta presso o per conto di enti pubblici con la qualifica o in qualita' di assistente sociale; c) a parita' di durata complessiva di attivita, eta' anagrafica piu elevata. 6. Qualora la graduatoria di cui all'articolo 3 non risulti formulabile per mancanza di personale avente tutti i requisiti prescritti dal comma 4 spetta all'ente gestore del servizio sociale di base, sentito il Comitato di coordinamento dell'ambito, individuare il coordinatore tra il personale cui si riferiscono i commi 1 e 2 che gia' opera nell'ambito, rispettando l'ordine di possesso dei titoli previsti al comma 5; a chi operi con rapporto di lavoro contrattuale o convenzionale possono essere assegnate le funzioni di coordinatore solo se consenziente. 7. Nei casi di assenza temporanea o impedimento del coordinatore titolare esso viene sostituito da chi lo segue immediatamente nella graduatoria di cui all'articolo 3; qualora la graduatoria dell'ambito non comprenda altri nominativi si provvede alla sostituzione del titolare ai sensi del comma 6.