Art. 6.
 
   1.  Per  le  finalita'  previste dall'articolo 5 e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione  di  lire
50  milioni  per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992.
   2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990  e'
istituito  -  alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti -
Categoria 1.5. Sezione VIII - il capitolo 1752 (1.1.152.2.08.07)  con
la  denominazione "Rimborso agli enti gestori del servizio sociale di
base  dell'indennita'  corrisposta  ai  coordinatori   del   servizio
medesimo"  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire
250 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per l'anno  1990
e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
   3.  Al  predetto onere complessivo di lire 250 milioni si provvede
mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840  dello  stato  di
previsione precitato.
   4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20
gennaio 1982, n.  10,  il  precitato  capitolo  1752  viene  inserito
nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
   5.   Sul  precitato  capitolo  1752  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  50  milioni,  mediante
prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo 8842 "Fondo riserva di
cassa" dello stato di previsione precitato.