Art. 6. 1. Per le finalita' previste dall'articolo 5 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 e' istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. Sezione VIII - il capitolo 1752 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Rimborso agli enti gestori del servizio sociale di base dell'indennita' corrisposta ai coordinatori del servizio medesimo" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 3. Al predetto onere complessivo di lire 250 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato. 4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1752 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti. 5. Sul precitato capitolo 1752 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.