Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 11 giugno 1990 BIASUTTI ___________ (riferito all'art. 4) Allegato A) Enti che dispongono di assistenti sociali da destinare al Servizio sociale di base. Province; Comuni; Comunita' montane; Comunita' collinare del Friuli; Unita' sanitarie locali; Consorzio socio-assistenziale di Palmanova (Udine); Consorzio socio-assistenziale di Pordenone; Consorzio intercomunale Casa di riposo per anziani di S. Canzian d'Isonzo (Gorizia); Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale di S. Vito al Tagliamento (Pordenone); Istituto provinciale per l'infanzia (Udine). visto, Il Presidente: BIASUTTI (riferito all'art. 4)