Art. 7.
 
   1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 11 giugno 1990
 
                               BIASUTTI
 
                             ___________
                                                (riferito all'art. 4)
                                                          Allegato A)
   Enti che dispongono di assistenti sociali da destinare al Servizio
sociale di base.
   Province;
   Comuni;
   Comunita' montane;
   Comunita' collinare del Friuli;
   Unita' sanitarie locali;
   Consorzio socio-assistenziale di Palmanova (Udine);
   Consorzio socio-assistenziale di Pordenone;
   Consorzio  intercomunale  Casa di riposo per anziani di S. Canzian
d'Isonzo (Gorizia);
   Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale di
S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
   Istituto provinciale per l'infanzia (Udine).
 
                    visto, Il Presidente: BIASUTTI
 
                                                (riferito all'art. 4)