Art. 2.
 
   1.  La  maggiore  spesa derivante dall'applicazione della presente
legge, valutata in lire 2.000.000.000 annue,  gravera'  sul  capitolo
36470  del  bilancio preventivo della Regione "contributo alla S.p.A.
Autoporto Valle d'Aosta per favorire il traffico commerciale  diretto
all'Autoporto di Pollein".
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvede mediante prelevamento  di  pari  somma  dal  capitolo  50150
("fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi
di sviluppo") del bilancio di  previsione  per  l'esercizio  1990,  a
valere   sull'intervento  previsto  all'allegato  n.  8  al  bilancio
medesimo concernente "Contributo al Consorzio Garanzia Fidi  tra  gli
importatori e le case di spedizione per attivita' connesse ai servizi
di importazione"; su detto intervento risulta quindi  disponibile  la
somma di lire 2.000.000.000".