Art. 2. 1. La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 2.000.000.000 annue, gravera' sul capitolo 36470 del bilancio preventivo della Regione "contributo alla S.p.A. Autoporto Valle d'Aosta per favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein". 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento di pari somma dal capitolo 50150 ("fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo") del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio medesimo concernente "Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli importatori e le case di spedizione per attivita' connesse ai servizi di importazione"; su detto intervento risulta quindi disponibile la somma di lire 2.000.000.000".