Art. 3.
 
   1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 sono
apportate le seguenti variazioni nella parte spesa;
   (Omissis).
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori
programmi di sviluppo (spese di investimento)"
                                                     L. 2.000.000.000
   Variazione in aumento
Cap.  36470  "Contributo  alla  Autoporto  Valle  d'Aosta  S.p.A. Per
favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein"XX
                                                     L. 2.000.000.000
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Aosta, 23 maggio 1990
 
                              ROLLANDIN