Art. 3. 1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte spesa; (Omissis). Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" L. 2.000.000.000 Variazione in aumento Cap. 36470 "Contributo alla Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. Per favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein"XX L. 2.000.000.000 La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Aosta, 23 maggio 1990 ROLLANDIN