Art. 2.
                     Provvedimenti amministrativi
 
   1.   La   Giunta   regionale   e'  autorizzata  ad  adottare  ogni
provvedimento  di  esecuzione  per   addivenire   alla   stipulazione
dell'atto   notarile   relativo  al  diritto  di  superficie  di  cui
all'articolo 1.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Aosta, 23 maggio 1990
 
                              ROLLANDIN