Art. 2. Provvedimenti amministrativi 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile relativo al diritto di superficie di cui all'articolo 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Aosta, 23 maggio 1990 ROLLANDIN