Art. 13. Controllo e vigilanza 1. Le province trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno proprie relazioni sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e sulla efficacia dei relativi interventi. 2. Sulla base delle relazioni previste al precedente comma la Regione puo' apportare modifiche agli indirizzi regionali nonche' alle percentuali di riparto delle risorse tra le aree provinciali nell'ambito della legge regionale contenente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione. 3. Le province adeguano i relativi progetti di interventi alle modifiche di cui al precedente secondo comma con le procedure previste all'articolo 5 della presente legge. 4. Il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta regionale. 5. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, degli indirizzi e delle direttive regionali, la Giunta regionale, preva diffida a provvedere, puo' sostituirsi all'amministrazione inadempiente.