Art. 13.
                        Controllo e vigilanza
 
   1.  Le  province  trasmettono  alla  Giunta  regionale entro il 30
settembre di ogni anno proprie relazioni sullo  stato  di  attuazione
dei  progetti  di  cui  alla  presente  legge  e  sulla efficacia dei
relativi interventi.
   2.  Sulla  base  delle  relazioni  previste al precedente comma la
Regione puo' apportare modifiche  agli  indirizzi  regionali  nonche'
alle  percentuali  di  riparto  delle risorse tra le aree provinciali
nell'ambito  della  legge  regionale   contenente   le   disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione.
   3.  Le  province  adeguano  i relativi progetti di interventi alle
modifiche di  cui  al  precedente  secondo  comma  con  le  procedure
previste all'articolo 5 della presente legge.
   4.  Il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate,
ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta regionale.
   5. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di
violazione delle disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  degli
indirizzi  e  delle  direttive  regionali, la Giunta regionale, preva
diffida   a   provvedere,   puo'   sostituirsi    all'amministrazione
inadempiente.