Art. 8.
                 Progettazione, esecuzione e collaudo
 
   1.  La  progettazione,  l'esecuzione  ed  il collaudo delle opere,
facenti parte dei progetti d'interventi di cui alla  presente  legge,
sono  disciplinati  dagli  articoli 7, 8, 9, 10, 11, e 12 della legge
regionale 26  giugno  1980,  n.  88,  in  quanto  applicabili,  fatta
eccezione per il primo comma dell'articolo 11 in quanto la nomina del
collaudatore e della commissione collaudatrice per le  opere  di  cui
alla  presente  legge  e'  disposta  con decreto del Presidente della
Giunta  regionale,  su   proposta   dell'assessore   all'agricoltura,
foreste,  caccia  e  pesca  o,  per delega, dello stesso assessore, a
seguito  di  presentazione  da  parte  degli  enti  interessati   del
certificato di ultimazione lavori.
   2.  I  progetti  esecutivi  che  l'ENEL  e'  tenuto  ad  elaborare
nell'ambito   dei   progetti   d'intervento   provinciali   per    la
elettrificazione   rurale   debbono   comprendere   tutte   le  opere
tecnicamente necessarie per la distribuzione  dell'energia  elettrica
al   servizio   dell'agricoltura,   per  gli  usi  di  illuminazione,
elettrodomestici e di forza motrice ivi  compresi  gli  allacciamenti
fino alle singole utenze.
   3. Le funzioni amministrative regionali e gli adempimenti relativi
alla progettazione, all'esecuzione, all'approvazione del collaudo  ed
all'accertamento    definitivo   della   misura   del   finanziamento
riguardanti le opere di cui alla presente legge sono  esercitate  dai
comuni,  dalle  comunita' montane e dalle province, in relazione alla
titolarita' delle opere stesse.