Art. 8. Progettazione, esecuzione e collaudo 1. La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere, facenti parte dei progetti d'interventi di cui alla presente legge, sono disciplinati dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, e 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, in quanto applicabili, fatta eccezione per il primo comma dell'articolo 11 in quanto la nomina del collaudatore e della commissione collaudatrice per le opere di cui alla presente legge e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o, per delega, dello stesso assessore, a seguito di presentazione da parte degli enti interessati del certificato di ultimazione lavori. 2. I progetti esecutivi che l'ENEL e' tenuto ad elaborare nell'ambito dei progetti d'intervento provinciali per la elettrificazione rurale debbono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze. 3. Le funzioni amministrative regionali e gli adempimenti relativi alla progettazione, all'esecuzione, all'approvazione del collaudo ed all'accertamento definitivo della misura del finanziamento riguardanti le opere di cui alla presente legge sono esercitate dai comuni, dalle comunita' montane e dalle province, in relazione alla titolarita' delle opere stesse.