Art. 9. Erogazione delle risorse 1. Alla erogazione delle risorse di cui alla presente legge si provvede a favore dei soggetti beneficiari a seguito di decreto del presidente della Giunta regionale, emesso previa verifica di rispondenza dei progetti di intervento approvati dalle amministrazioni provinciali agli obiettivi, agli indirizzi ed ai criteri regionali, con il quale e' concesso il finanziamento ed e' impegnata la relativa spesa. 2. L'erogazione delle risorse e' disposta con le modalita' e nei tempi previsti per le altre opere pubbliche dalla legislazione vigente. 3. E' fatta eccezione per l'erogazione all'ENEL ed alle aziende comunali per l'energia elettrica del contributo regionale di allacciamento delle utenze ad uso domestico ed aziendale che e' subordinato all'approvazione da parte della Giunta regionale dei preventivi di spesa predisposti dagli enti interessati, nel rispetto della convenzione stipulata tra regione Lazio e gli stessi enti.