Art. 9.
                       Erogazione delle risorse
 
   1.  Alla  erogazione  delle  risorse di cui alla presente legge si
provvede a favore dei soggetti beneficiari a seguito di  decreto  del
presidente   della   Giunta  regionale,  emesso  previa  verifica  di
rispondenza   dei   progetti   di    intervento    approvati    dalle
amministrazioni  provinciali  agli  obiettivi,  agli  indirizzi ed ai
criteri regionali, con il quale e' concesso il  finanziamento  ed  e'
impegnata la relativa spesa.
   2.  L'erogazione  delle risorse e' disposta con le modalita' e nei
tempi previsti  per  le  altre  opere  pubbliche  dalla  legislazione
vigente.
   3.  E'  fatta  eccezione per l'erogazione all'ENEL ed alle aziende
comunali  per  l'energia  elettrica  del  contributo   regionale   di
allacciamento  delle  utenze  ad  uso  domestico  ed aziendale che e'
subordinato all'approvazione da  parte  della  Giunta  regionale  dei
preventivi  di spesa predisposti dagli enti interessati, nel rispetto
della convenzione stipulata tra regione Lazio e gli stessi enti.