la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'anno  1990 una quota del fondo assistenziale di cui all
art. 46 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, pari a  lire  45
miliardi  e  assegnata  ai  Comuni  per  il  mantenimento dei servizi
socio-assistenziali in atto.
   2.  In deroga all art 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n.
4 e limitatamente all anno 1990 la quota di cui al  comma  precedente
e'  ripartita  tra  i  comuni  in proporzione fissa, con decreto dell
Assessore regionale della Sanita', sulla base degli oneri  dichiarati
per l anno 1989.
   3.  Qualora  la  spesa  dichiarata  ai  sensi del comma precedente
risulti superiore ai trasferimenti  effettuati  dalla  Regione  sulla
base  della  legge regionale 10 marzo 1989, n. 9, le assegnazioni per
l'anno  1990  sono   calcolate   in   percentuale   fissa   su   tali
trasferimenti.
   4.  I  Comuni  devono  presentare  all'Assessorato  competente  la
dichiarazione di cui al precedente secondo comma entro trenta  giorni
dalla  data  di  entrata in vigore dalla presente legge. Decorso tale
termine  l'Assessore  competente  attribuisce  secondo  le  procedure
indicate dal precedente secondo comma, ai Comuni adempienti il 60 per
cento degli oneri dichiarati da ciascuno.