la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'anno 1990 una quota del fondo assistenziale di cui all art. 46 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, pari a lire 45 miliardi e assegnata ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali in atto. 2. In deroga all art 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e limitatamente all anno 1990 la quota di cui al comma precedente e' ripartita tra i comuni in proporzione fissa, con decreto dell Assessore regionale della Sanita', sulla base degli oneri dichiarati per l anno 1989. 3. Qualora la spesa dichiarata ai sensi del comma precedente risulti superiore ai trasferimenti effettuati dalla Regione sulla base della legge regionale 10 marzo 1989, n. 9, le assegnazioni per l'anno 1990 sono calcolate in percentuale fissa su tali trasferimenti. 4. I Comuni devono presentare all'Assessorato competente la dichiarazione di cui al precedente secondo comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. Decorso tale termine l'Assessore competente attribuisce secondo le procedure indicate dal precedente secondo comma, ai Comuni adempienti il 60 per cento degli oneri dichiarati da ciascuno.