Art. 2.
 
   1.  Le  convenzioni  stipulate  per  lo  svolgimento  dei  servizi
socio-assistenziali tra gli enti  locali  e  i  singoli  operatori  o
societa'  possono  essere  prorogate  sino e non oltre il 31 dicembre
1990, se in corso di esecuzione alla data del 31 dicembre 1989.