Art. 3. 1. Nella legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, dopo l'art. 23 e' inserito il seguente: "Art. 24. Consulta regionale per i servizi socio-assisteniziali 1. E' istituita, presso l'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, la Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali. 2. La consulta per i servizi socio-assistenziali ha funzioni di consulenza generale in materia socio-assistenziale ed esprime parere sulla proposta del piano regionale, sugli aggiornamenti annuali e sulla proposta di relazione di cui all'art. 23. 3. La consulta puo' inoltre formulare proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore funzionalita' ed economicita' dei servizi assistenziali. 4. La Consulta per i servizi socio-assistenziali e' presieduta, senza voto deliberativo, dall'Assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale ovvero, su delega di questi, dal funzionario di cui alla lettera a) del successivo quinto comma. 5. Con distinti decreti del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente per materia, sono chiamati a far parte della Consulta: a) il coordinatore del servizio competente in materia di assistenza sociale presso l'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, ovvero, nelle more della nomina di questi, il responsabile della corrispondente struttura amministrativa; b) tre componenti scelti fra assistenti sociali, educatori e psicologi che operino nelle strutture socio-assistenziali, di cui uno operante in strutture private, nominati dalla Giunta regionale; c) due sanitari, uno geriatra ed una psichiatra, operanti presso strutture pubbbliche, nominati dalla Giunta regionale; d) un sociologo ed un medico igienista, nominati dalla Giunta regionale su comune designazione delle universita' sarde; e) quattro rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, uno per ogni Provincia, designati dalla delegazione regionale dell'associazione nazionale dei Comuni d'Italia; f) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali designato dall'Unione Provincie sarde; g) il presidente del Tribunale dei minorenni o un giudice da lui delegato; h) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle istituzioni, enti ed organismi privati iscritti nel registro regionale di cui all'art. 42 da essi designati; i) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 44 da esse designati; l) quattro rappresentanti delle associazioni mutilati ed invalidi fisici e sensoriali maggiormente rappresentative esistenti in Sardegna, designati dalle stesse asso ciazioni di categoria. 6. I membri della Consulta rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che, con riferimento alla categoria di appartenenza, subentrano ad essi: in caso di morte, decadenza o dimissioni si procede entro 60 giorni alla nomina dei sostituti. La Consulta puo' validamente deliberare quando siano regolarmente nominati ed in carica almeno 17 dei componenti di cui al precedente terzo comma. 7. La Consulta viene convocata e presieduta dal suo Presidente; essa si riunisce entro 10 giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomnenti da trattare, un quarto dei suoi componenti. 8. La mancata espressione dei pareri, di cui al secondo comma, entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte ai componenti la Consulta equivale ad assenso. 9. La Consulta puo' prevedere l'istituzione nel proprio ambito di commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per l'esame di particolari materie o problemi; la Presidenza delle Commissioni puo' essere delegata dal Presidente della Consulta ad uno dei componenti della Commissione stessa. 10. Le funzioni di segretario della Consulta, nonche' delle Commissioni di cui al comma precedente, sono svolte da un impiegato della VII fascia funzionale, appartenente all'Assessorato regionale competente per materia. 11. Fino all'emanazione di norme regolamentari che; disciplinino la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera h) e alla lettera i) del precedente quinto comma, questi sono nominati dall'Assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale con un distinto motivato decreto per ciascuna delle sue categorie, secondo le designazioni fatte dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative su scala regionale e tenendo conto della rappresentativita' di ciascuna di esse. Sono ammesse a formulare le predette designazioni le organizzazioni cui aderiscono almeno tre organismi locali, ancorche' costituenti diramazioni di un'unica entita' organizzativa.