Art. 3.
 
   1.  Nella legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, dopo l'art. 23 e'
inserito il seguente:
 
                              "Art. 24.
        Consulta regionale per i servizi socio-assisteniziali
 
   1.  E'  istituita,  presso  l'Assessorato  dell'igiene e sanita' e
dell'assistenza  sociale,  la  Consulta  regionale  per   i   servizi
socio-assistenziali.
   2.  La  consulta  per i servizi socio-assistenziali ha funzioni di
consulenza generale in materia socio-assistenziale ed esprime  parere
sulla  proposta  del  piano  regionale, sugli aggiornamenti annuali e
sulla proposta di relazione di cui all'art. 23.
   3.  La  consulta puo' inoltre formulare proposte e suggerimenti al
fine di assicurare una maggiore  funzionalita'  ed  economicita'  dei
servizi assistenziali.
   4.  La  Consulta  per i servizi socio-assistenziali e' presieduta,
senza  voto  deliberativo,  dall'Assessore  regionale  dell'igiene  e
sanita'  e  dell'assistenza  sociale ovvero, su delega di questi, dal
funzionario di cui alla lettera a) del successivo quinto comma.
   5.  Con  distinti  decreti  del Presidente della Giunta regionale,
previa conforme deliberazione  della  Giunta  medesima,  su  proposta
dell'Assessore  competente  per  materia,  sono  chiamati a far parte
della Consulta:
     a)  il  coordinatore  del  servizio  competente  in  materia  di
assistenza sociale  presso  l'Assessorato  dell'igiene  e  sanita'  e
dell'assistenza  sociale,  ovvero, nelle more della nomina di questi,
il responsabile della corrispondente struttura amministrativa;
     b)  tre  componenti  scelti  fra assistenti sociali, educatori e
psicologi che operino nelle strutture socio-assistenziali, di cui uno
operante in strutture private, nominati dalla Giunta regionale;
     c) due sanitari, uno geriatra ed una psichiatra, operanti presso
strutture pubbbliche, nominati dalla Giunta regionale;
     d)  un  sociologo  ed un medico igienista, nominati dalla Giunta
regionale su comune designazione delle universita' sarde;
     e)  quattro  rappresentanti  delle Amministrazioni Comunali, uno
per   ogni   Provincia,   designati   dalla   delegazione   regionale
dell'associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
     f) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali designato
dall'Unione Provincie sarde;
     g) il presidente del Tribunale dei minorenni o un giudice da lui
delegato;
     h) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle istituzioni,
enti ed organismi privati iscritti  nel  registro  regionale  di  cui
all'art. 42 da essi designati;
     i) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle associazioni
di volontariato iscritte all'Albo regionale di  cui  all'art.  44  da
esse designati;
     l)   quattro   rappresentanti  delle  associazioni  mutilati  ed
invalidi fisici e sensoriali maggiormente  rappresentative  esistenti
in Sardegna, designati dalle stesse asso ciazioni di categoria.
   6.  I  membri  della  Consulta rimangono in carica fino al termine
della legislatura  regionale  e  continuano  ad  esercitare  le  loro
funzioni  fino  alla  nomina dei componenti che, con riferimento alla
categoria di appartenenza, subentrano ad  essi:  in  caso  di  morte,
decadenza  o  dimissioni  si  procede entro 60 giorni alla nomina dei
sostituti. La  Consulta  puo'  validamente  deliberare  quando  siano
regolarmente nominati ed in carica almeno 17 dei componenti di cui al
precedente terzo comma.
   7.  La  Consulta  viene convocata e presieduta dal suo Presidente;
essa si riunisce entro 10 giorni quando ne faccia formale  richiesta,
indicando  gli argomnenti da trattare, un quarto dei suoi componenti.
   8.  La  mancata  espressione  dei pareri, di cui al secondo comma,
entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte  ai  componenti  la
Consulta equivale ad assenso.
   9.  La Consulta puo' prevedere l'istituzione nel proprio ambito di
commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per  l'esame  di
particolari  materie o problemi; la Presidenza delle Commissioni puo'
essere delegata dal Presidente della Consulta ad uno  dei  componenti
della Commissione stessa.
   10.  Le  funzioni  di  segretario  della  Consulta,  nonche' delle
Commissioni di cui al comma precedente, sono svolte da  un  impiegato
della  VII  fascia funzionale, appartenente all'Assessorato regionale
competente per materia.
   11.  Fino  all'emanazione di norme regolamentari che; disciplinino
la designazione dei rappresentanti di cui  alla  lettera  h)  e  alla
lettera   i)  del  precedente  quinto  comma,  questi  sono  nominati
dall'Assessore regionale  dell'igiene  e  sanita'  e  dell'assistenza
sociale  con  un  distinto  motivato  decreto  per ciascuna delle sue
categorie,   secondo   le   designazioni   fatte   dalle   rispettive
organizzazioni  maggiormente  rappresentative  su  scala  regionale e
tenendo conto della rappresentativita' di ciascuna di esse.
   Sono   ammesse   a   formulare   le   predette   designazioni   le
organizzazioni cui aderiscono almeno tre organismi locali,  ancorche'
costituenti diramazioni di un'unica entita' organizzativa.