Art. 5.
 
   1. Il contributo complessivo annuale concesso dalla Regione per la
conclusione  di  convenzioni  con  uno  o  piu',  operatori  sociali,
previsto  dall'articolo  55,  secondo comma, della legge regionale 25
gennaio 1988, n. 4, e' aumentato  rispettivamente  a  lire  2.400.000
mensili   per  il  personale  diplomato  e  provvisto  di  titolo  di
specializzazione triennale,  ed  a  lire  2.600.000  mensili  per  il
personale provvisto di diploma di laurea.
   2.  Per  il  personale  in  possesso  degli altri titoli di studio
indicati dal quarto comma del  citato  articolo  55  resta  ferma  la
misura   del  contributo  indicato  al  secondo  comma  del  medesimo
articolo.