Art. 5. 1. Il contributo complessivo annuale concesso dalla Regione per la conclusione di convenzioni con uno o piu', operatori sociali, previsto dall'articolo 55, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e' aumentato rispettivamente a lire 2.400.000 mensili per il personale diplomato e provvisto di titolo di specializzazione triennale, ed a lire 2.600.000 mensili per il personale provvisto di diploma di laurea. 2. Per il personale in possesso degli altri titoli di studio indicati dal quarto comma del citato articolo 55 resta ferma la misura del contributo indicato al secondo comma del medesimo articolo.