Art. 2.
 
   1.  Al  personale  indicato  al precedente articolo 1, qualora non
abbia titolo alle indennita' previste dall'articolo  20  della  legge
regionale  5 novembre 1985, n. 26, sono corrisposte, limitatamente al
periodo di tempo 1› giugno-30 settembre 1990 le indennita' per uso di
mezzo  aereo  e  per  reperibilita'  e  disponibilita' nella misura e
secondo le modalita' di cui al citato articolo 20.