Art. 2. 1. Al personale indicato al precedente articolo 1, qualora non abbia titolo alle indennita' previste dall'articolo 20 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono corrisposte, limitatamente al periodo di tempo 1 giugno-30 settembre 1990 le indennita' per uso di mezzo aereo e per reperibilita' e disponibilita' nella misura e secondo le modalita' di cui al citato articolo 20.