Art. 2. 1. L'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - Le domande di contributo sono presentate all'E.S.A., per il tramite delle societa' che effettuano operazioni di locazione finanziaria o delle aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto di dette societa' o per il tramite della Friulia-Lis. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: a) copia autentica, o certificata conforme dalla societa' locatrice, del contratto di locazione; b) copia autentica, o certificata conforme dalla societa' locatrice, della fattura di acquisto dei macchinari o delle attrezzature; c) copia autentica, o certificata conforme dalla societa' locatrice, del verbale di consegna dei macchinari o delle attrezzature. E' fatto obbligo alla societa' locatrice di comunicare all'E.S.A. l'avvenuto acquisto, a fine locazione, dei macchinari o delle attrezzature da parte dei beneficiari del contributo.".