Art. 2.
 
   1.  L'art.  10  della  legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  10.  - Le domande di contributo sono presentate all'E.S.A.,
per il tramite delle societa' che effettuano operazioni di  locazione
finanziaria  o  delle  aziende  ed istituti di credito operanti nella
regione  per  conto  di  dette  societa'  o  per  il  tramite   della
Friulia-Lis.
   Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
     a)  copia  autentica,  o  certificata  conforme  dalla  societa'
locatrice, del contratto di locazione;
     b)  copia  autentica,  o  certificata  conforme  dalla  societa'
locatrice,  della  fattura  di  acquisto  dei  macchinari   o   delle
attrezzature;
     c)  copia  autentica,  o  certificata  conforme  dalla  societa'
locatrice,  del  verbale  di  consegna   dei   macchinari   o   delle
attrezzature.
   E'  fatto obbligo alla societa' locatrice di comunicare all'E.S.A.
l'avvenuto  acquisto,  a  fine  locazione,  dei  macchinari  o  delle
attrezzature da parte dei beneficiari del contributo.".