Art. 3.
 
   1.  Alla  legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, dopo l'art. 11 e'
inserito il seguente articolo:
   "Art.  11- bis. - In caso di cancellazione dall'Albo delle imprese
artigiane, di cui alla legge regionale  24  febbraio  1970,  n.  6  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, dei soggetti beneficiari
dei contributi di cui al presente Capo  per  superamento  dei  limiti
previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 come
sostituito dall'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, il
contributo  concesso  viene mantenuto per la durata dell'operazione a
suo tempo accesa.
   L'E.S.A.  provvede  ad inviare alle Direzioni regionali competenti
un elenco delle imprese di cui al comma precedente.".