Art. 3. 1. Alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, dopo l'art. 11 e' inserito il seguente articolo: "Art. 11- bis. - In caso di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Capo per superamento dei limiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, il contributo concesso viene mantenuto per la durata dell'operazione a suo tempo accesa. L'E.S.A. provvede ad inviare alle Direzioni regionali competenti un elenco delle imprese di cui al comma precedente.".