Art. 2. 1. Dopo l'art. 227 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 viene aggiunto il seguente: "Art. 227- bis. - 1. La Direzione dell'Ente tutela pesca si articola nei seguenti Servizi: a) Servizio dell'ittica e della vigilanza; b) Servizio degli affari amministrativi e contabili.".