Art. 2.
 
   1. Dopo l'art. 227 della legge regionale 1› marzo 1988, n. 7 viene
aggiunto il seguente:
   "Art.  227-  bis.  -  1.  La  Direzione  dell'Ente tutela pesca si
articola nei seguenti Servizi:
     a) Servizio dell'ittica e della vigilanza;
     b) Servizio degli affari amministrativi e contabili.".