Art. 3.
 
   1. Dopo l'art. 227- bis della legge regionale 1› marzo 1988, n. 7,
viene aggiunto il seguente:
   "Art. 227-ter. - 1. Il Servizio dell'ittica e della vigilanza:
     a)  coordina  l'attivita'  di vigilanza spettante alle guardie e
marescialli ittici dipendenti ed alle guardie volontarie  e  cura  il
relativo contenzioso;
     b)  predispone gli atti per l'approvazione del programma annuale
di semina, ripopolamento ittico e ne cura  la  relativa  applicazione
pratica;
     c) predispone gli atti per l'approvazione del calendario annuale
di pesca;
     d) cura la gestione degli allevamenti ittici dell'Ente;
     e)  coordina  gli  interventi  sui  corsi  d'acqua  per lavori e
asciutte;
     f)  cura,  per  quanto  di  competenza  dell'Ente,  le  pratiche
relative  alle  concessioni  di  deviazioni  di  acque  pubbliche   e
conseguenti obblighi ittiogenici.".