Art. 3. 1. Dopo l'art. 227- bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, viene aggiunto il seguente: "Art. 227-ter. - 1. Il Servizio dell'ittica e della vigilanza: a) coordina l'attivita' di vigilanza spettante alle guardie e marescialli ittici dipendenti ed alle guardie volontarie e cura il relativo contenzioso; b) predispone gli atti per l'approvazione del programma annuale di semina, ripopolamento ittico e ne cura la relativa applicazione pratica; c) predispone gli atti per l'approvazione del calendario annuale di pesca; d) cura la gestione degli allevamenti ittici dell'Ente; e) coordina gli interventi sui corsi d'acqua per lavori e asciutte; f) cura, per quanto di competenza dell'Ente, le pratiche relative alle concessioni di deviazioni di acque pubbliche e conseguenti obblighi ittiogenici.".