Art. 4.
 
   1.  Dopo l'art. 227- ter della legge regionale 1› marzo 1988, n. 7
viene aggiunto il seguente:
   "Art.  227-quater.  - 1. Il Servizio degli affari amministrativi e
contabili:
     a)  cura  la  predisposizione  del  bilancio di previsione e del
rendiconto;
     b) tratta gli affari di economato e del personale;
     c) cura la predisposizione ed il rilascio delle licenze di pesca
e dei libretti delle colture, e i rapporti con i recapiti e  societa'
dei pescatori che collaborano in tale attivita';
     d) attende alla tenuta del Registro dei pescatori;
     e)  tratta  ogni  altra  questione amministrativa e contabile di
competenza della Direzione, fornendo altresi'  il  relativo  supporto
agli uffici di indirizzo tecnico.".