Art. 4. 1. Dopo l'art. 227- ter della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 viene aggiunto il seguente: "Art. 227-quater. - 1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili: a) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto; b) tratta gli affari di economato e del personale; c) cura la predisposizione ed il rilascio delle licenze di pesca e dei libretti delle colture, e i rapporti con i recapiti e societa' dei pescatori che collaborano in tale attivita'; d) attende alla tenuta del Registro dei pescatori; e) tratta ogni altra questione amministrativa e contabile di competenza della Direzione, fornendo altresi' il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.".