la seguente legge: Art. 1. 1. Nell'ambito degli interventi generali di salvaguardia del mare Adriatico ed al fine di tutelare l'ambiente marino e gli usi che gli sono propri, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni e loro consorzi contributi straordinari, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione, il potenziamento e il completamento di impianti di depurazione e fitodepurazione e di reti fognarie interessanti le aree costiere. 2. Al fine dell'individuazione delle opere ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, approva un apposito programma triennale di interventi. 3. Alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente articolo si provvede con le modalita' di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.