la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nell'ambito degli interventi generali di salvaguardia del mare
Adriatico ed al fine di tutelare l'ambiente marino e gli usi che  gli
sono  propri,  l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere
ai Comuni e loro consorzi contributi straordinari, fino al 100% della
spesa  ritenuta ammissibile, per la realizzazione, il potenziamento e
il completamento di impianti di depurazione e  fitodepurazione  e  di
reti fognarie interessanti le aree costiere.
   2.   Al   fine  dell'individuazione  delle  opere  ammissibili  ai
finanziamenti di cui al comma 1, la  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'Assessore  regionale all'ambiente, approva un apposito programma
triennale di interventi.
   3.  Alla  concessione  ed  erogazione  dei contributi previsti dal
presente articolo si provvede con le  modalita'  di  cui  alla  legge
regionale   31   ottobre  1986,  n.  46,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.