Art. 3.
 
   1.   Nell'ambito   degli   interventi   contemplati  dal  comma  7
dell'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2,  e  dal
comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3,
devono intendersi ricompresi anche gli interventi effettuati ai sensi
dell'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
   2. Nella denominazione del capitolo 2664 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1990-1992  e  del
bilancio  per  l'anno  1990,  la  locuzione  "Contributi  per"  viene
sostituita dalla locuzione "Spese e contributi per"  e  la  locuzione
"nonche'  finanziamenti  alla  S.N.A.M.  S.p.A. per la costruzione di
condotte di allacciamento delle  reti  interne  ai  Comuni  a  quella
nazionale di distribuzione del gas combustibile" viene soppressa.