Art. 3. 1. Nell'ambito degli interventi contemplati dal comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dal comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, devono intendersi ricompresi anche gli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. 2. Nella denominazione del capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, la locuzione "Contributi per" viene sostituita dalla locuzione "Spese e contributi per" e la locuzione "nonche' finanziamenti alla S.N.A.M. S.p.A. per la costruzione di condotte di allacciamento delle reti interne ai Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile" viene soppressa.