la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Con il presente articolo sono dettate norme di interpretazione
autentica dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno  1977,  n.
30,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, e dell'articolo 6
della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
   2.   Si  definisce  ambito  edilizio  di  intervento  unitario  un
complesso di edifici destinati ad uso di abitazione o ad  uso  misto,
tra loro strutturalmente ed architettonicamente connessi, disposti in
cortina continua o formanti  isolati  o  nuclei  edilizi  compatti  e
inclusi entro uno spazio delimitato dalla deliberazione del Consiglio
comunale.  Non  possono,  pertanto,  costituire  ambito  edilizio  di
intervento unitario:
     a)   singoli   edifici  strutturalmente  ed  architettonicamente
autonomi, anche se composti da piu' unita'  immobiliari  appartenenti
ad un solo proprietario o a piu' proprietari in condominio;
     b)  piu'  edifici  raggruppati  fra  loro  ma strutturalmente ed
architettonicamente autonomi.
   3.  L'individuazione  da parte del Comune di un ambito edilizio di
intervento unitario non costituisce titolo sufficiente a  fruire  dei
contributi.
   4.  Salvo  quanto previsto dal comma 5, alla progettazione ed alla
esecuzione degli interventi unitari negli ambiti edilizi  individuati
dal  Comune  provvedono,  in  via  primaria,  i proprietari singoli o
riuniti in consorzio e, in via sostitutiva, i Comuni o la  Segreteria
generale  straordinaria  rispettivamente  prima  e  dopo  la  data di
entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
   5.  Alla  progettazione  ed  alla  esecuzione  degli interventi di
recupero statico e funzionale degli  edifici  compresi  negli  ambiti
edilizi  rappresentativi, in tutto o in parte, dei valori ambientali,
storici, culturali ed  etnici  connessi  con  l'architettura  locale,
individuati  ai  sensi degli articoli 8 e 11 della legge regionale 20
giugno 1977, n.  30,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
provvedono,  in  via  primaria,  il  Comune  o la Segreteria generale
straordinaria, rispettivamente prima e dopo la  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
   6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  4  il  Sindaco,  su conforme
deliberazione  del   Consiglio   comunale,   invita   i   proprietari
interessati  ad  eseguire  l'intervento  unitario  esteso  all'intero
complesso edilizio cui appartiene  l'unita'  immobiliare  danneggiata
dagli eventi sismici, assegnando loro un termine di trenta giorni per
manifestare l'adesione all'invito. In caso di inerzia del Comune,  il
termine   per   manifestare  l'adesione  suddetta  e'  fissato  dalla
Segreteria generale straordinaria nei modi indicati  dall'articolo  6
della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
   7.  Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  il  Comune puo'
sostituirsi  ai  proprietari  degli  immobili  compresi   nell'ambito
edilizio  di  intervento  unitario per l'attuazione degli interventi;
dopo l'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63,
alla  mancata  adesione  dei  proprietari  invitati  ad  eseguire gli
interventi unitari segue l'intervento  sostitutivo  della  Segreteria
generale straordinaria.
   8. L'intervento sostitutivo del Comune o della Segreteria generale
straordinaria comporta la gestione diretta dei  contributi  spettanti
agli aventi titolo.
   9.  Fermo  restando  ogni  altro  requisito previsto dalle vigenti
disposizioni di intervento nelle zone terremotate,  hanno  titolo  al
contributo  anche coloro che, dopo il 6 maggio 1976, hanno acquistato
per causa di morte il diritto di proprieta' sull'immobile danneggiato
dagli eventi sismici, nonche' gli acquirenti, per atto tra vivi, dopo
il 6 maggio 1976, del medesimo diritto che ricadano  sotto  l'ipotesi
normativa  di  cui  all'articolo  37  della legge regionale 24 aprile
1978, n. 25, come sostituito dall'articolo 40 della  legge  regionale
18 dicembre 1984, n. 53.
   10.  Non  hanno  diritto  ai contributi previsti dal Capo II della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30:
     a)  coloro che non hanno presentato nei termini utili domanda di
contributo;
     b)  coloro  che  non  sono  in  grado di provare, attraverso una
dichiarazione del Sindaco, la dipendenza  dagli  eventi  sismici  dei
danni subiti dall'edificio di cui sono titolari;
     c)  coloro  ai  quali siano stati concessi, entro i limiti degli
importi di stima risultanti dal  verbale  di  accertamento  danni,  i
contributi  previsti  dalle  leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1›
luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e
loro  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  indipendentemente
dalla effettiva riparazione degli edifici.
   11. L'intervento unitario diretto o sostitutivo del Comune o della
Segreteria generale straordinaria  non  si  estende  alla  esecuzione
delle  opere  di  cui  all'articolo  5, primo comma, lettere b) e c),
della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  eccetto  che  per  gli
edifici  inseriti  negli  elenchi approvati, ai sensi dell'articolo 8
della  citata  legge  regionale  n.  30  del  1977,  fatte  salve  le
limitazioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
   12.   Agli   interventi   unitari  si  applicano  i  parametri  di
convenienza tecnico-economica  di  cui  all'articolo  4  della  legge
regionale 4 luglio 1979, n. 35.
   13.  Per  l'esecuzione  degli  interventi  unitari  e' autorizzata
l'occupazione temporanea degli immobili.