Art. 2.
 
   1.  I provvedimenti di spesa concernenti gli interventi unitari di
riparazione, gia' eseguiti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  fatti salvi nei confronti dei soggetti muniti
dei requisiti per l'accesso ai benefici previsti dal  Capo  11  della
legge  regionale 20 giugno 1977, n. 30, anche se gli interventi hanno
riguardato ambiti edilizi non rispondenti alla definizione di cui  al
comma 2 dell'articolo 1.
   2.  Gli  ambiti  edilizi  di intervento unitario, gia' individuati
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  che  siano
rispondenti  alla  definizione di cui al citato comma 2 dell'articolo
1, sono confermati dal Comune, su conforme  parere  della  Segreteria
generale   straordinaria,  che,  allo  scopo,  puo'  avvalersi  della
collaborazione dei professionisti di cui all'articolo 1  della  legge
regionale  18  dicembre  1984,  n.  53,  con i quali e' autorizzata a
stipulare appositi atti aggiuntivi al disciplinare di incarico per le
nuove prestazioni consultive loro richieste.
   3.  Per gli interventi ricadenti sotto le previsioni dei commi 1 e
2  del  presente  articolo,  l'adesione   all'invito   del   Sindaco,
manifestata  entro  il  2  luglio  1987, tiene luogo della domanda di
contributo eventualmente non presentata.
   4.  I  Comuni  provvedono a revocare le deliberazioni con le quali
sono stati individuati, anteriormente alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  ambiti  edilizi  di  intervento unitario non
rispondenti alla definizione di cui al citato comma  2  dell'articolo
1.  Il provvedimento di revoca e' quindi notificato ai titolari degli
edifici interessati.
   5.  Nel  caso  la  deliberazione  di  revoca  riguardi  interventi
relativi ad edifici strutturalmente ed architettonicamente  autonomi,
comprensivi  di  piu'  unita'  immobiliari  per il cui recupero siano
state presentate in parte domande di intervento pubblico e  in  parte
domande di intervento privato, rispettivamente ai sensi della lettera
a) e della lettera b) del primo comma  dell'articolo  6  della  legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero degli edifici e' attuato
dai proprietari interessati in regime di intervento privato.
   6.  Gli  ambiti  edilizi di intervento unitario confermati a norma
del comma 2, la cui attuazione  non  competa  in  via  primaria  alla
Segreteria  generale  straordinaria,  sono  attuati  dai  proprietari
interessati, singolarmente o riuniti in consorzio.
   7.  A  tal  fine  il  Sindaco  rivolge  o rinnova agli interessati
l'invito  previsto  dall'articolo  11,  secondo  comma,  della  legge
regionale  20  giugno  1977,  n. 30, entro il termine di venti giorni
dalla conferma dell'intervento;  in  caso  di  inerzia  del  Sindaco,
all'adempimento  suddetto  provvede  in via sostitutiva la Segreteria
generale straordinaria.
   8.   Qualora  i  proprietari  interessati  manifestino  l'adesione
all'invito di cui al comma 7, il Sindaco assegna loro un termine  non
superiore  a  sei  mesi per la presentazione del progetto unitario di
riparazione.  Nell'ipotesi,  invece,  che  i   medesimi   proprietari
omettano  di  aderire al predetto invito di dar corso all'intervento,
il Sindaco, salvo quanto previsto dai commi 10 e  11,  puo'  disporre
l'occupazione   temporanea   degli   immobili;   in   tal  caso  alla
progettazione ed esecuzione dell'intervento unitario provvede in  via
sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
   9.  E'  in facolta' della Segreteria generale straordinaria di non
dar  corso  all'intervento  unitario  qualora  la  mancata   adesione
all'invito riguardi un numero di proprietari che rappresenti, in base
all'imponibile catastale,  piu'  del  settantacinque  per  cento  del
valore degli immobili interessati.
   10.  L'intervento unitario non puo' comunque avere luogo quando lo
richieda espressamente, nel termine assegnato nell'invito del Sindaco
o  della  Segreteria generale straordinaria, un numero di proprietari
che rappresenti almeno  il  cinquanta  per  cento  del  valore  degli
immobili in base all'imponibile catastale.