Art. 3.
 
   1.  La copertura finanziaria delle spese per l'assunzione da parte
della Segreteria generale straordinaria  dell'intervento  sostitutivo
di  cui  all'articolo  6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63,
per la progettazione e l'esecuzione delle opere di recupero statico e
funzionale  degli edifici compresi negli ambiti edilizi di intervento
unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge  regionale
20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
fornita in via normale dal contributo spettante agli interessati.
   2.  Nel  caso in cui il contributo non copra, in tutto o in parte,
le  spese  per  l'intervento  anzidetto,   la   Segreteria   generale
straordinaria  invita  gli  interessati  al preventivo versamento nel
Fondo di solidarieta'  regionale  degli  importi  risultanti  a  loro
carico.
   3.  In  ogni  caso  i  destinatari  dell'intervento  sono tenuti a
sottoscrivere formale impegno a versare  nel  Fondo  medesimo,  entro
trenta   giorni   dall'approvazione   del   certificato  di  regolare
esecuzione delle opere realizzate,  le  somme  relative  ai  maggiori
costi,  rispetto  a  quelli  determinati  in sede di stipulazione del
contratto d'appalto con  l'impresa  esecutrice  dei  lavori,  che  la
Segreteria  generale  straordinaria  deve  intendersi  autorizzata ad
anticipare nel loro interesse.
   4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Segreteria generale
straordinaria e' autorizzata ad anticipare le somme  poste  a  carico
degli interessati per l'attuazione degli interventi unitari.
   5.   Salvo   quanto  previsto  dal  comma  7,  l'anticipazione  e'
subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria  o  di  polizza
assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle
vigenti  disposizioni,  per  un  importo  equivalente   all'ammontare
dell'anticipazione stessa, maggiorato del cinque per cento.
   6.  La  fidejussione  bancaria  o  la  polizza  assicurativa  deve
espressamente prevedere che il  fidejussore  e'  tenuto  a  rifondere
all'Amministrazione   regionale   le   somme   anticipate,   con   la
maggiorazione  del  cinque  per  cento,  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta  della  Segreteria generale straordinaria, senza necessita'
di preventiva escussione del soggetto garantito.
   7. Con deliberazione della Giunta regionale, l'anticipazione delle
somme a carico degli interessati da parte della  Segreteria  generale
straordinaria   puo'  eccezionalmente  non  essere  subordinata  alla
prestazione della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa,
di cui al comma 5.
   8.  Il  rimborso  dell'anticipazione  ha luogo mediante versamento
dell'importo dovuto nel Fondo di solidarieta' regionale, di norma  in
unica   soluzione,   entro   trenta   giorni   dall'approvazione  del
certificato  di  regolare  esecuzione  delle  opere  realizzate.   Su
richiesta  degli  interessati,  possono  essere concesse dilazioni di
pagamento, nei limiti ed alle condizioni  previsti  dall'articolo  32
della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
   9.  Per  le  anticipazioni  previste  dal  presente  articolo sono
disposte  aperture  di  credito  a  favore  del  Segretario  generale
straordinario, anche i'n deroga alle norme vigenti per quanto attiene
ai limiti di oggetto e di importo.
   10.  I  fondi  accreditati  ai  sensi del comma 9 affluiscono alla
contabilita' speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della
legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.