Art. 4. 1. Qualora negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi edifici per i quali e' stata presentata domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, la redazione e l'approvazione dei relativi progetti e' stabilita, in deroga alle diposizioni ivi contenute, secondo le norme vigenti per gli interventi di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977, mentre la concessione e l'erogazione dei contributi e' disposta secondo le disposizioni della medesima legge regionale n. 30 del 1988, in deroga all'osservanza dell'ordine di priorita' ivi stabilito.