Art. 4.
 
   1. Qualora negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati
ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20  giugno  1977,  n.
30,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  siano  compresi
edifici per i quali e' stata presentata  domanda  di  contributo,  ai
sensi  della  legge  regionale  13 maggio 1988, n. 30, la redazione e
l'approvazione dei relativi progetti e'  stabilita,  in  deroga  alle
diposizioni   ivi   contenute,  secondo  le  norme  vigenti  per  gli
interventi di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977,  mentre
la  concessione  e l'erogazione dei contributi e' disposta secondo le
disposizioni della medesima legge regionale n. 30 del 1988, in deroga
all'osservanza dell'ordine di priorita' ivi stabilito.