Art. 6.
 
   1.  Nei  Comuni  indicati dall'articolo 2 della legge regionale 13
maggio  1988,  n.  30,  i  titolari  degli  edifici  interessati  dal
provvedimento  di  revoca  assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della presente legge, possono presentare domanda  di  contributo,  ai
sensi  dell'articolo  11 della citata legge regionale n. 30 del 1988,
entro 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento.