Art. 6. 1. Nei Comuni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i titolari degli edifici interessati dal provvedimento di revoca assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, possono presentare domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, entro 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento.