Art. 7. 1. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cosi' come inserito dall'articolo 12 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e' abrogato. 2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge in favore dei soggetti che, muniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, abbiano aderito all'invito loro rivolto dal Comune ad accettare l'intervento edilizio unitario.