Art. 7.
 
   1. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno
1977, n.  30,  cosi'  come  inserito  dall'articolo  12  della  legge
regionale 24 aprile 1978, n. 25, e' abrogato.
   2.  Sono  fatti  salvi,  a  tutti  gli effetti, i provvedimenti di
concessione dei contributi previsti dall'articolo  15,  primo  comma,
della  legge  regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti
prima dell'entrata in vigore  della  presente  legge  in  favore  dei
soggetti  che,  muniti  dei  prescritti  requisiti  per  l'accesso ai
contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977,
n.  30,  abbiano  aderito  all'invito  loro  rivolto  dal  Comune  ad
accettare l'intervento edilizio unitario.