Art. 2.
 
   I  comuni  singoli  ed  associati  gestiscono  i servizi di cui al
precedente articolo 1, ricorrendo, prioritariamente, ove ne  esistano
le  condizioni,  al  convenzionamento  con le societa' cooperative di
lavoro, di cui alla legge regionale 11 novembre 1985, n.  63,  o  con
istituzioni analoghe.
   L'anziano,   nell'ambito   del   persoriale   disponibile  per  la
realizzazione del progetto-obiettivo, ha la facolta' di  scelta,  per
quanto  possibile,  degli  operatori  dai  quali  accetta  di  essere
assistito in un proficuo rapporto di fiducia.