Art. 2. I comuni singoli ed associati gestiscono i servizi di cui al precedente articolo 1, ricorrendo, prioritariamente, ove ne esistano le condizioni, al convenzionamento con le societa' cooperative di lavoro, di cui alla legge regionale 11 novembre 1985, n. 63, o con istituzioni analoghe. L'anziano, nell'ambito del persoriale disponibile per la realizzazione del progetto-obiettivo, ha la facolta' di scelta, per quanto possibile, degli operatori dai quali accetta di essere assistito in un proficuo rapporto di fiducia.