Art. 3.
 
   Entro  il  primo  settembre  di  ogni  anno  i  comuni  singoli ed
associati possono  presentare,  a  pena  di  decadenza,  alla  giunta
regionale,  Settore sanita', igiene, sicurezza sociale - i progetti -
obiettivo per la realizzazione  dei  servizi  di  cui  al  precedente
articolo 1, che intendono attuare nel rispettivo territorio.
   Per  l'anno  1989 il termine di cui al precedente comma e' fissato
al 90› giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
   Il progetto-obiettivo deve contenere, oltre alla descrizione delle
modalita' per la realizzazione del centro  sociale  diurno,  l'esatta
entita'  degli interventi che si intendono realizzare, comprendendovi
tra l'altro:
    1)    l'elenco    dei   destinatari   completo   delle   relative
dichiarazioni, da parte  di  ciascun  anziano,  di  accettazione  dei
servizi, nonche' degli operatori, come previsto dall'ultimo comma del
precedente articolo 2;
    2)  l'indicazione  precisa  delle  strutture  da  utilizzare, con
allegata la relativa documentazione;
    3)  l'importo  della  relativa spesa annuale, con la precisazione
dei beneficiari  destinatari  di  servizi  gratuiti  e  di  quelli  a
pagamento parziale o totale.