Art. 3. Entro il primo settembre di ogni anno i comuni singoli ed associati possono presentare, a pena di decadenza, alla giunta regionale, Settore sanita', igiene, sicurezza sociale - i progetti - obiettivo per la realizzazione dei servizi di cui al precedente articolo 1, che intendono attuare nel rispettivo territorio. Per l'anno 1989 il termine di cui al precedente comma e' fissato al 90 giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il progetto-obiettivo deve contenere, oltre alla descrizione delle modalita' per la realizzazione del centro sociale diurno, l'esatta entita' degli interventi che si intendono realizzare, comprendendovi tra l'altro: 1) l'elenco dei destinatari completo delle relative dichiarazioni, da parte di ciascun anziano, di accettazione dei servizi, nonche' degli operatori, come previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2; 2) l'indicazione precisa delle strutture da utilizzare, con allegata la relativa documentazione; 3) l'importo della relativa spesa annuale, con la precisazione dei beneficiari destinatari di servizi gratuiti e di quelli a pagamento parziale o totale.