Art. 4. La giunta regionale redige il piano di interventi, oltre che sulla base di quanto previsto al precedente articolo, anche sulla base: a) delle risorse finanziarie regionali disponibili nell'esercizio; b) della dimensione del fenomeno degli anziani a rischio nell'ambito del comune o dei comuni associati; c) della validita' del progetto, tenendo presenti nella loro globalita' i principi ed i criteri a cui e' uniformata la presente legge. Il finanziamento concesso non puo' comunque superare il settanta per cento della spesa complessiva del progetto. La giunta regionale ha la facolta' di chiedere all'Ente interessato di perfezionare o ridimensionare il progetto presentato. Il progetto ha durata triennale, aggiornabile di anno in anno per iniziativa della Regione o dell'Ente. Anche la domanda di aggiornamento, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 3. Al fine di stabilire la gratuita' o il pagamento parziale o totale degli oneri di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge, il comune si avvale di apposita commissione, composta di 5 membri nominati dal consiglio comunale, con rappresentanza proporzionale della minoranza. Detta commissione prefissa i criteri sulla base dei quali determinare la gratuita' o la partecipazione parziale o totale al costo del relativo servizio.