Art. 4.
 
   La giunta regionale redige il piano di interventi, oltre che sulla
base di quanto previsto al precedente articolo, anche sulla base:
     a)    delle    risorse    finanziarie    regionali   disponibili
nell'esercizio;
     b)  della  dimensione  del  fenomeno  degli  anziani  a  rischio
nell'ambito del comune o dei comuni associati;
     c)  della  validita'  del  progetto, tenendo presenti nella loro
globalita' i principi ed i criteri a cui e'  uniformata  la  presente
legge.
   Il  finanziamento  concesso non puo' comunque superare il settanta
per cento della spesa complessiva del progetto.
   La   giunta   regionale   ha  la  facolta'  di  chiedere  all'Ente
interessato di perfezionare o ridimensionare il progetto  presentato.
   Il  progetto ha durata triennale, aggiornabile di anno in anno per
iniziativa della Regione o dell'Ente.
   Anche  la  domanda  di  aggiornamento,  corredata  della  relativa
documentazione, deve essere presentata entro il  termine  di  cui  al
primo comma del precedente articolo 3.
   Al fine di stabilire la gratuita' o il pagamento parziale o totale
degli oneri di cui alla lettera a)  dell'articolo  1  della  presente
legge,  il  comune  si  avvale di apposita commissione, composta di 5
membri  nominati   dal   consiglio   comunale,   con   rappresentanza
proporzionale della minoranza.
   Detta   commissione  prefissa  i  criteri  sulla  base  dei  quali
determinare la gratuita' o la partecipazione  parziale  o  totale  al
costo del relativo servizio.