Art. 12.
                       Norma finale transitoria
 
   1. I soggetti interessati agli interventi della presente legge, in
fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sua  pubblicazione,
presentano all'Assessorato alla cultura apposita istanza motivata.
   2. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, in deroga a quanto
disposto dai precedenti articoli, approva il piano di interventi  per
l'anno 1990, sentita la competente Commissione consiliare.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 11 maggio 1990
 
                              COLASANTO
 
            Il Governo ha osservato:
              1)  circa  l'articolo  6,  che il teatro Petruzzelli di
          Bari  e'  riconosciuto  'teatro  di  tradizione'  ai  sensi
          dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e parimenti
          il teatro Politeama di Lecce ai sensi del D.M. 16  novembre
          1976,  ex ultimo comma dell'art. 28 della legge n. 800/1967
          citata;
              2)  circa  l'art.  7, secondo comma, che l'approvazione
          dello  Statuto  del  teatro   pubblico   pugliese   e'   da
          effettuarsi mediante lo strumento legislativo;
              3)  circa  la norma finanziaria di cui all'art. 11, che
          la Regione, in sede  di  assestamento  del  bilancio  1990,
          dovra'  provvedere  ad istituire appositi distinti capitoli
          di  spesa  in  relazione  sia  alla  diversa  natura  degli
          interventi   che   alla   diversa  tipologia  dei  soggetti
          beneficiari dei contributi regionali.