Art. 2. Interventi ammissibili 1. Il divieto di cui all'art. 1 della presente legge non si applica per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie. Sono inoltre consentite opere di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di consolidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi nonche' opere di sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di materiale litoide finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica, sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base di apposito progetto presentato agli organi stessi. 2. L'attivita' edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente art. 1 sono consentite nelle zone "A" e "B" previste dagli strumenti urbanistici. Nelle zone "C", nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nelle aree boscate od interessate da macchia mediterranea, l'edificazione e' consentita soltanto nelle radure purche' gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 100 metri. 4. La realizzazione delle opere pubbliche, dello stato, della regione, della provincia, dei comuni e degli enti strumentali statali e regionali puo' essere autorizzata dalla giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti e indiretti del progetto dell'opera sui diversi fattori quali: l'uomo, il suolo, la fauna, la flora, l'acqua, l'aria, il paesaggio e previo parere favorevole del comitato urbanistico regionale. 5. Lo studio di impatto ambientale deve comprendere: a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente; b) la descrizione dell'opera proposta, considerata specialmente in rapporto alle sue finalita' ed ai riflessi nella economica locale; c) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto con indicazioni della natura e della qualita' dei materiali; d) la descrizione dei probabili effetti del progetto sull'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra i fattori stessi. 6. La realizzazione di tutte le opere e' comunque subordinata al rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.