Art. 2.
                        Interventi ammissibili
 
   1.  Il  divieto  di  cui  all'art.  1  della presente legge non si
applica  per  gli  interventi  edilizi  di  manutenzione   ordinaria,
straordinaria,  di  consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli
edifici, nonche' per l'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali
che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano  costruzioni
edilizie.  Sono  inoltre  consentite opere di forestazione, di taglio
colturale, di bonifica, di consolidamento degli abitati e delle  aree
interessate  da  movimenti  franosi  nonche'  opere  di  sistemazione
idrogeologica,  con  relativa  asportazione  di   materiale   litoide
finalizzata  alla  stessa sistemazione idrogeologica, sempre che tali
opere siano autorizzate o approvate  dagli  organi  competenti  sulla
base di apposito progetto presentato agli organi stessi.
   2.  L'attivita'  edilizia  e  relative opere di urbanizzazione nei
territori costieri di cui al precedente art. 1 sono consentite  nelle
zone  "A" e "B" previste dagli strumenti urbanistici. Nelle zone "C",
nelle  aree  destinate  ad  insediamenti  turistici,  artigianali  ed
industriali  sono  consentiti  gli  interventi  previsti in strumenti
urbanistici   esecutivi   (piani   particolareggiati   o   piani   di
lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
   3.  Nelle  aree  boscate  od  interessate da macchia mediterranea,
l'edificazione  e'  consentita  soltanto  nelle  radure  purche'  gli
interventi,  oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma,
consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della  macchia
mediterranea di almeno 100 metri.
   4.  La  realizzazione  delle  opere  pubbliche, dello stato, della
regione, della provincia, dei comuni e degli enti strumentali statali
e  regionali puo' essere autorizzata dalla giunta regionale, anche in
deroga a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, sulla base
di  apposito  studio  di  impatto  ambientale  che  approfondisca gli
effetti diretti e  indiretti  del  progetto  dell'opera  sui  diversi
fattori quali: l'uomo, il suolo, la fauna, la flora, l'acqua, l'aria,
il paesaggio e previo  parere  favorevole  del  comitato  urbanistico
regionale.
   5. Lo studio di impatto ambientale deve comprendere:
     a)  la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del
suo ambiente;
     b)  la descrizione dell'opera proposta, considerata specialmente
in rapporto alle sue finalita' ed ai riflessi nella economica locale;
     c)  le  caratteristiche  fisiche  dell'insieme  del progetto con
indicazioni della natura e della qualita' dei materiali;
     d)   la   descrizione   dei   probabili   effetti  del  progetto
sull'ambiente, con particolare  riferimento  alla  popolazione,  alla
fauna,   alla  flora,  al  suolo,  all'acqua,  all'aria,  ai  fattori
climatici, ai beni materiali, compreso il  patrimonio  architettonico
ed archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra
i fattori stessi.
   6.  La  realizzazione di tutte le opere e' comunque subordinata al
rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 7 della  legge  29  giugno
1939, n. 1497.