Art. 4.
                  Notifica ai proprietari delle aree
 
   1.  La pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo sul
Bollettino ufficiale della regione Puglia, nonche' sull'Albo pretorio
del  comune  interessato  e  su non meno di due quotidiani a maggiore
diffusione locale, in uno  all'individuazione  delle  aree  su  mappe
catastali,  costituisce  a  tutti gli effetti notifica ai proprietari
interessati.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 11 maggio 1990
 
                              COLASANTO
 
   "Il  governo ha ribadito che in applicazione della legge stessa la
regione e' tenuta a rispettare sia,  circa  l'articolo  2,  primo  et
sesto  comma, il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 legge 8
agosto 1985, n. 431, secondo cui per gli interventi ivi previsti  non
necessita  l'autorizzazione  ex  art.  7  della legge 1497/1939, sia,
circa gli articoli 3, 4 concernenti la tutela di particolari zone  in
base  alla  legge  n. 1497/1939, la normativa generale recata in tale
legge riguardo alla procedura per  l'approvazione  degli  elenchi  di
dette zone".