Art. 4. Notifica ai proprietari delle aree 1. La pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo sul Bollettino ufficiale della regione Puglia, nonche' sull'Albo pretorio del comune interessato e su non meno di due quotidiani a maggiore diffusione locale, in uno all'individuazione delle aree su mappe catastali, costituisce a tutti gli effetti notifica ai proprietari interessati. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 11 maggio 1990 COLASANTO "Il governo ha ribadito che in applicazione della legge stessa la regione e' tenuta a rispettare sia, circa l'articolo 2, primo et sesto comma, il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 legge 8 agosto 1985, n. 431, secondo cui per gli interventi ivi previsti non necessita l'autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939, sia, circa gli articoli 3, 4 concernenti la tutela di particolari zone in base alla legge n. 1497/1939, la normativa generale recata in tale legge riguardo alla procedura per l'approvazione degli elenchi di dette zone".