Art. 5. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui al primo comma del precedente art. 2 con esclusione degli interventi riguardanti la lettera f), e' autorizzata per il 1989/90, la spesa complessiva di L. 10.000.000.000 di cui L. 4.500.000.000 per il 1989 e L. 5.500.000.000 per il 1990. 2. Gli interventi previsti dal programma di cui al primo comma del precedente art. 2, lettera f), sono finanziati nei limiti dell'importo complessivo di L. 18.000.000.000 con le disponibilita' di cui al cap. 2.3.2.2. - 1353 "Assegnazione agli Enti responsabili per la gestione per le spese in capitale delle U.S.S.L. dela quota statale in capitale del Fondo Nazionale Sanitario di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833 per il finanziamento relativo ad investimenti nel settore sanitario" del bilancio di previsione per il 1989. 3. La giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo, nel limite delle autorizzazioni di spesa disposte dal primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. 4. L'onere relativo agli interventi di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1989/91, al quadro di previsione delle spese di parte II "Spese per programmi di sviluppo", obbiettivo 3.4.7. "Sport e tempo libero", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi". 5. Al finanziamento dell'onere di L. 4.500.000.000 per l'anno 1989 si provvede mediante impiego, per pari quota, del "Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi procedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989. 6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finnaziario sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis). 7. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lett. f) del precedente art. 2 si provvedera' con i capitoli di cui al fondo sanitario regionale.