Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui
al primo comma del precedente art. 2 con esclusione degli  interventi
riguardanti  la  lettera  f), e' autorizzata per il 1989/90, la spesa
complessiva di L. 10.000.000.000 di cui L. 4.500.000.000 per il  1989
e L. 5.500.000.000 per il 1990.
   2. Gli interventi previsti dal programma di cui al primo comma del
precedente  art.  2,  lettera  f),   sono   finanziati   nei   limiti
dell'importo  complessivo  di L. 18.000.000.000 con le disponibilita'
di cui al cap. 2.3.2.2. - 1353 "Assegnazione agli  Enti  responsabili
per  la  gestione  per le spese in capitale delle U.S.S.L. dela quota
statale in capitale del Fondo Nazionale Sanitario di cui  alla  legge
istitutiva  del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833
per il finanziamento relativo ad investimenti nel settore  sanitario"
del bilancio di previsione per il 1989.
   3.  La  giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni a
carico dell'esercizio successivo, nel limite delle autorizzazioni  di
spesa  disposte  dal  primo  comma  del  presente  articolo, ai sensi
dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
   4.  L'onere  relativo  agli  interventi di cui al precedente primo
comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1989/91, al quadro  di
previsione delle spese di parte II "Spese per programmi di sviluppo",
obbiettivo 3.4.7. "Sport  e  tempo  libero",  tabella  relativa  alle
"Previsioni   di   spesa  riferite  a  nuovi  previsti  provvedimenti
legislativi".
   5. Al finanziamento dell'onere di L. 4.500.000.000 per l'anno 1989
si provvede mediante impiego, per pari quota, del "Fondo globale  per
oneri,  relativi  a  spese  correnti  in  attuazione  di programmi di
sviluppo, derivanti da nuovi procedimenti  legislativi"  iscritto  al
capitolo  5.2.1.2.765  dello  stato  di  previsione  delle  spese del
bilancio per l'esercizio finanziario 1989.
   6.   Allo  stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio finnaziario sono apportate le seguenti variazioni:
   (Omissis).
  7.  Per  l'attuazione  degli interventi previsti dalla lett. f) del
precedente art. 2 si provvedera' con  i  capitoli  di  cui  al  fondo
sanitario regionale.