Art. 2. Norma finanziaria 1. E' autorizzata, per il 1989, la spesa di L. 900.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge. 2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivante da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989. 3. In relazione alle disposizioni del presente articolo, al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis).