Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1.  E' autorizzata, per il 1989, la spesa di L. 900.000.000 di cui
all'art. 1 della presente legge.
   2.  Al  finanziamento  dell'onere previsto dal precedente comma si
provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza
e  di  cassa  del  "Fondo globale per il finanziamento delle spese di
investimento derivante da nuovi provvedimenti legislativi  finanziate
con mutui" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione
delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.
   3.  In  relazione  alle  disposizioni  del  presente  articolo, al
bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le  seguenti
variazioni:
   (Omissis).