Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per le finalita' previste dal precedente art. 1, e' autorizzata
per  il  1989  la  concessione  di  contributi  in  capitale  di   L.
1.500.000.000.
   2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma
si provvede mediante riduzione  per  pari  importo,  della  dotazione
finanziaria  di  competenza  e  di  cassa  del  "Fondo globale per il
finanziamento delle spese di investimento derivanti da  provvedimenti
legislativi  finanziate  con  mutui" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958
dello stato di previsione delle spese del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1989.
   3.  In  relazione  a  quanto  disposto  dai  precedenti  commi, al
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  1989,   sono
apportate le seguenti variazioni.
  (Omissis).