Art. 2. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dal precedente art. 1, e' autorizzata per il 1989 la concessione di contributi in capitale di L. 1.500.000.000. 2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989. 3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni. (Omissis).