Art. 2. 1. In esecuzione della disposizione normativa di cui al precedente art. 1, la Giunta Regionale e' tenuta a stipulare un apposito atto di convenzione con la Fondazione che fissi, tra le altre, le seguenti condizioni: a) l'impiego delle rendite derivanti dal contributo di cui alla presente legge deve essere coordinato e reso coerente con gli obiettivi definiti dalla Regione in relazione alle sue specifiche esigenze, nell'ambito delle finalita' generali fissate dallo Statuto della Fondazione; b) al fine di verificare la rispondenza dell'impiego delle rendite derivanti dal contributo disposto dalla presente legge, la Fondazione e' tenuta a comunicare alla Giunta Regionale e alla Presidenza del Consiglio Regionale il programma delle sue attivita', anno per anno, con l'indicazione dei settori di intervento, delle ricerche programmata e dei rapporti messi in essere con enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalita' della Fondazione; c) il Consiglio di Amministarzione della Fondazione sia tenuto a un rendiconto periodico annuale sull'impiego delle rendite derivanti dai contributi disposti dalla presente legge, dandone comunicazione alla Giunta Regionale nonche' alla Presidente del Consiglio Regionale.