Art. 2.
 
   1. In esecuzione della disposizione normativa di cui al precedente
art. 1, la Giunta Regionale e' tenuta a stipulare un apposito atto di
convenzione  con  la  Fondazione che fissi, tra le altre, le seguenti
condizioni:
     a)  l'impiego delle rendite derivanti dal contributo di cui alla
presente legge  deve  essere  coordinato  e  reso  coerente  con  gli
obiettivi  definiti  dalla  Regione  in relazione alle sue specifiche
esigenze, nell'ambito delle finalita' generali fissate dallo  Statuto
della Fondazione;
     b)  al  fine  di  verificare  la  rispondenza dell'impiego delle
rendite derivanti dal contributo disposto dalla  presente  legge,  la
Fondazione  e'  tenuta  a  comunicare  alla  Giunta  Regionale e alla
Presidenza del Consiglio Regionale il programma delle sue  attivita',
anno  per  anno,  con  l'indicazione dei settori di intervento, delle
ricerche programmata e dei rapporti messi in essere con enti pubblici
e privati per il perseguimento delle finalita' della Fondazione;
     c) il Consiglio di Amministarzione della Fondazione sia tenuto a
un rendiconto periodico annuale sull'impiego delle rendite  derivanti
dai  contributi  disposti dalla presente legge, dandone comunicazione
alla  Giunta  Regionale  nonche'  alla   Presidente   del   Consiglio
Regionale.