Art. 3.
 
   1.  A  seguito  del  completo  conseguimento  delle  finalita'  di
intervento nel territorio di Seveso, previste  dal  decreto-legge  10
agosto   1976,   n.  542,  concernente  "Interventi  urgenti  per  le
popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche
verificatosi  in  Provincia di Milano", convertito in legge 8 ottobre
1976, n.  688  e  dalla  legge  regionale  17  gennaio  1977,  n.  2,
concernente   "Interventi  per  le  popolazioni  della  zona  colpita
dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in  Provincia  di
Milano  il  10 luglio 1976, in attuazione del decreto-legge 10 agosto
1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre  1976,  n.  688",  e  del
soddisfacimento di tutti i relativi crediti dello Stato nei confronti
della Regione, e' soppresso  il  fondo  speciale  ad  amministrazione
autonoma  ed  a  gestione  fuori  bilancio,  di cui all'art. 18 della
citata legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2 e all'art. 2 del  citato
decreto-legge  10  agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre
1976 n. 688.
   2.  In  considerazione  della confluenza nel fondo di cui al comma
precedente di somme versate da soggetti terzi al di fuori del vincolo
di  destinazione  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 1 del citato
decreto-legge 10 agosto 1976 n. 542, le  somme  ancora  afferenti  al
fondo  medesimo  ammontanti  a  L.  62.159.533.125 al 30 giugno 1989,
nonche' le ulteriori somme maturate a titolo di interessi  fino  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono acquisite
all'entrata del bilancio regionale. Tali somme sono utilizzate,  fino
a  concorrenza  di 40 miliardi, per la copertura dell'onere derivante
dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge.
   3.  In  relazione  a  quanto  disposto  dai  precedenti  commi, al
bilancio per l'esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti
variazioni:
  (Omissis).
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 9 dicembre 1989
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989
e vistata dal Commissario del Governo con nota del  2  dicembre  1989
prot. n. 23002/2898).