Art. 2. Norma finanziaria 1. E' autorizzata per il 1989 la spesa di L. 3.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Milano. 2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 previsto per l'anno 1989 dall'art. 1 della presente legge, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi e spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'eserizio finanziario 1989. 3. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 1, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e' istituito il cap. 4.4.6.1.2828 "Contributo straordinario all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Milano" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.