Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1.  E' autorizzata per il 1989 la spesa di L. 3.000.000.000 per la
concessione di un contributo  straordinario  a  favore  dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Milano.
   2.  Al  finanziamento  dell'onere di L. 3.000.000.000 previsto per
l'anno 1989 dall'art. 1 della presente legge,  si  provvede  mediante
riduzione  per pari importo della dotazione finanziaria di competenza
e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi e spese correnti per
l'adempimento  di  funzioni  normali derivanti da nuovi provvedimenti
legislativi" iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato  di  previsione
delle spese del bilancio per l'eserizio finanziario 1989.
   3.  In  relazione  a  quanto  disposto dal precedente art. 1, allo
stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per   l'esercizio
finanziario  1989  e'  istituito  il  cap.  4.4.6.1.2828  "Contributo
straordinario all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia  di
Milano"  con  la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L.
3.000.000.000.