Art. 2. Erogazione del contributo regionale 1. L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, se delegato, conseguentemente all'avvenuta trasmissione alla Regione del programma di cui al precedente art. 1. 2. L'erogazione di ulteriori contributi regionali avverra' con apposito provvedimento legislativo ed e', in ogni caso, subordinata all'avvenuto concorso finanziario da parte dello Stato, degli Enti locali e degli altri soggetti interessati, pubblici e privati, all'attuazione del progamma approvato dal Comune di Pavia. 3. La giunta regionale con atto successivo sentito il comune di Pavia e le commissioni consiliari regionali competenti, individuera' gli interventi prioritari cui destinare le risorse dalla presente legge. 4. Il controllo delle opere da eseguire di cui alla presente legge sara' effettuato con la trasmissione agli uffici regionali degli atti relativi all'appalto dei lavori e con la rendicontazione delle opere eseguite.