Art. 2.
                 Erogazione del contributo regionale
 
   1.  L'erogazione  del  contributo  di  cui al precedente art. 1 e'
disposta  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale   o
dall'Assessore competente, se delegato, conseguentemente all'avvenuta
trasmissione alla Regione del programma di cui al precedente art.  1.
   2.  L'erogazione  di  ulteriori  contributi regionali avverra' con
apposito provvedimento legislativo ed e', in ogni  caso,  subordinata
all'avvenuto  concorso  finanziario  da parte dello Stato, degli Enti
locali e  degli  altri  soggetti  interessati,  pubblici  e  privati,
all'attuazione del progamma approvato dal Comune di Pavia.
   3.  La  giunta  regionale con atto successivo sentito il comune di
Pavia e le commissioni consiliari regionali competenti,  individuera'
gli  interventi  prioritari  cui  destinare le risorse dalla presente
legge.
   4. Il controllo delle opere da eseguire di cui alla presente legge
sara' effettuato con la trasmissione agli uffici regionali degli atti
relativi  all'appalto dei lavori e con la rendicontazione delle opere
eseguite.