Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  E'  autorizzata  per l'anno 1989 la spesa di L. 3.000.000.000,
per  la  realizzazione  del  contributo  straordinario  di   cui   al
precedente art. 1.
   2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 per l'anno 1989
si provvede mediante impiego, per pari quota, del "Fondo globale  per
il  finanziamento  delle  spese  di  investimento  derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi finanziate  con  mutui"  iscritto  al  cap.
5.2.2.2.958  dello  stato  di  previsione  di  spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 1989.
   3. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo
stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per   l'esercizio
finanziario  1989, nell'ambito 2, settore 4, obiettivo 2, parte 2, e'
istituito il cap. 2.4.2.2.2864 "Contributo straordinario a favore del
comune  di  Pavia  per  la realizzazione di investimenti previsti dal
programma di interventi per  il  recupero  e  la  valorizzazione  del
centro storico di Pavia" con la dotazione finanziaria di competenza e
di cassa di L. 3.000.000.000.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 15 dicembre 1989
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989
e vistata dal commissario del Governo con nota del  6  dicembre  1989
prot. n. 21802/2943).