Art. 3. Norma finanziaria 1. E' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 3.000.000.000, per la realizzazione del contributo straordinario di cui al precedente art. 1. 2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 per l'anno 1989 si provvede mediante impiego, per pari quota, del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui" iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione di spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989. 3. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, nell'ambito 2, settore 4, obiettivo 2, parte 2, e' istituito il cap. 2.4.2.2.2864 "Contributo straordinario a favore del comune di Pavia per la realizzazione di investimenti previsti dal programma di interventi per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Pavia" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 15 dicembre 1989 GIOVENZANA (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 dicembre 1989 prot. n. 21802/2943).