Art. 2. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l'anno 1989 la concessione di un contributo straordinario in conto capitale di lire 1.500.000.000. 2. All'onere derivante dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui" iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989. 3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi all'ambito 3, settore 4, obiettivo 3 dello stato di previsione delle spese di parte II del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, e' istituito il capitolo 3.4.3.2.2819 "Contributo straordinario in capitale per la realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese nella citta' di Cantu'" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500.000.000.