Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per
l'anno 1989 la concessione di un contributo  straordinario  in  conto
capitale di lire 1.500.000.000.
   2.  All'onere  derivante  dal  precedente  primo comma si provvede
mediante riduzione della dotazione finanziaria  di  competenza  e  di
cassa  del  "Fondo  globale  per  il  finanziamento  delle  spese  di
investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi  finanziati
con  mutui"  iscritto  al  cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione
delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.
   3.  In relazione a quanto disposto dai precedenti commi all'ambito
3, settore 4, obiettivo 3 dello stato di previsione  delle  spese  di
parte  II del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, e' istituito
il capitolo 3.4.3.2.2819 "Contributo straordinario in capitale per la
realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese nella
citta' di Cantu'" con la dotazione finanziaria  di  competenza  e  di
cassa di lire 1.500.000.000.