Art. 11.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Per la trasgressione di quanto sancito dall'art. 5 della legge
8 agosto 1985, n. 443 e secondo  quanto  disposto  dall'ottavo  comma
dell'articolo   stesso,   sono   comminate   sanzioni  amministrative
consistenti nel pagamento delle somme sottoelencate:
     a)  per  omissione  di  presentazione  di  domanda di iscrizione
all'albo e di denuncia dell'inizio dell'attivita': da L. 200.000 a L.
2.000.000;
     b)  per  omissione  di  denuncia di modificazione nello stato di
fatto e di diritto e di cessazione dell'attivita': da L. 50.000 a  L.
150.000;
     c)  per dichiarazione contenente dati erronei: da L. 20.000 a L.
60.000;
     d)  per  uso  non consentito da parte di imprenditori, societa',
consorzi,  societa'  consortili  anche  in  forma   di   cooperativa,
associazioni  temporanee  di riferimento all'artigianato nella ditta,
nella  ragione  sociale,  nella  denominazione,   nell'insegna,   nel
marchio: da L. 500.000 a L. 5.000.000.
   2. Le sanzioni di cui alle lett. a) e b) del precedente comma sono
ridotte alla meta' del minimo, se l'inadempienza sia rilevata in sede
di  presentazione  tardiva  della domanda e sono ridotte ad un quarto
del minimo, se la presentazione tardiva avvenga entro  il  trentesimo
giorno  della  scadenza  del  termine.  Resta salva l'applicazione di
quanto previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 24  novembre
1981, n. 689.