Art. 11. S a n z i o n i 1. Per la trasgressione di quanto sancito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo stesso, sono comminate sanzioni amministrative consistenti nel pagamento delle somme sottoelencate: a) per omissione di presentazione di domanda di iscrizione all'albo e di denuncia dell'inizio dell'attivita': da L. 200.000 a L. 2.000.000; b) per omissione di denuncia di modificazione nello stato di fatto e di diritto e di cessazione dell'attivita': da L. 50.000 a L. 150.000; c) per dichiarazione contenente dati erronei: da L. 20.000 a L. 60.000; d) per uso non consentito da parte di imprenditori, societa', consorzi, societa' consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee di riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio: da L. 500.000 a L. 5.000.000. 2. Le sanzioni di cui alle lett. a) e b) del precedente comma sono ridotte alla meta' del minimo, se l'inadempienza sia rilevata in sede di presentazione tardiva della domanda e sono ridotte ad un quarto del minimo, se la presentazione tardiva avvenga entro il trentesimo giorno della scadenza del termine. Resta salva l'applicazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.