Art. 12.
                     Applicazione delle sanzioni
 
   1.   Le   funzioni   riguardanti   l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative previste dal  precedente  art.  11  sino  delegate  ai
comuni,  nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai
sensi della  legge  regionale  5  dicembre  1983,  n.  90  "Norme  di
attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche
al sistema penale" e successive modificazioni, e con le procedure ivi
stabilite,   sentite   le   competenti   commissioni   provinciali  o
circondariali per l'artigianato.
   2.  Le  spese  relative  all'esercizio  della suddetta delega sono
definite nella misura forfettaria del sessanta per cento dell'importo
delle  somme riscosse da ciascun comune delegato nel corso dell'anno.
   3.  La  restante  misura  netta  del  quaranta  per  cento compete
integralmente alla regione.
   4.  Gli  eventuali compensi da corrispondere agli organi, uffici e
agenti,  abilitati  alla  verbalizzazione  a  norma   delle   vigenti
disposizioni,  sono  a  carico  della  misura forfettaria indicata al
precedente  secondo  comma,   e   pertanto   liquidati   ed   erogati
direttamente a cura dei comuni delegati.
   5.  I  comuni  delegati  sono  tenuti  a  trasmettere  alla Giunta
regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio
dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta
con l'indicazione delle infrazioni rilevate di quelle definite  e  di
quelle   ancora   pendenti.   Contestualmente   i   comuni   medesimi
provvederanno a versare alla tesoreria  regionale  la  quota  di  sua
spettanza ai sensi del precedente terzo comma.
   6.  La  regione  attraverso i suoi organi statutari, per quanto di
competenza, vigila sul corretto svolgimento delle  funzioni  delegate
ed emana direttive per l'esercizio delle funzioni stesse.
   7.  In  caso di inadempimento che configuri un mancato o ritardato
esercizio  delle  funzioni  delegate  la  regione  invita  l'ente   a
provvedere   entro  congruo  termine,  decorso  il  quale  predispone
direttamente il  singolo  atto.  Nei  casi  di  persistente  e  grave
violazione   di  leggi  e  direttive  regionali  con  apposita  legge
regionale viene disposta la  revoca  delle  funzioni  delegate  dalla
presente legge.