Art. 12. Applicazione delle sanzioni 1. Le funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente art. 11 sino delegate ai comuni, nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, e con le procedure ivi stabilite, sentite le competenti commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato. 2. Le spese relative all'esercizio della suddetta delega sono definite nella misura forfettaria del sessanta per cento dell'importo delle somme riscosse da ciascun comune delegato nel corso dell'anno. 3. La restante misura netta del quaranta per cento compete integralmente alla regione. 4. Gli eventuali compensi da corrispondere agli organi, uffici e agenti, abilitati alla verbalizzazione a norma delle vigenti disposizioni, sono a carico della misura forfettaria indicata al precedente secondo comma, e pertanto liquidati ed erogati direttamente a cura dei comuni delegati. 5. I comuni delegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta con l'indicazione delle infrazioni rilevate di quelle definite e di quelle ancora pendenti. Contestualmente i comuni medesimi provvederanno a versare alla tesoreria regionale la quota di sua spettanza ai sensi del precedente terzo comma. 6. La regione attraverso i suoi organi statutari, per quanto di competenza, vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed emana direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. 7. In caso di inadempimento che configuri un mancato o ritardato esercizio delle funzioni delegate la regione invita l'ente a provvedere entro congruo termine, decorso il quale predispone direttamente il singolo atto. Nei casi di persistente e grave violazione di leggi e direttive regionali con apposita legge regionale viene disposta la revoca delle funzioni delegate dalla presente legge.