Art. 13.
      Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato
 
   1. Nei circondari di Lecco e di Lodi di cui, rispettivamente, alla
legge regionale 11 aprile 1975, n. 47,  e  alla  legge  regionale  11
aprile  1975,  n. 48, sono istituite le commissioni circondariali per
l'artigianato di Lecco e  Lodi  con  le  funzioni,  i  compiti  e  la
disciplina  delle  commissioni  provinciali  previste  dalla presente
legge.
   2.  Le  commissioni  provinciali e circondariali per l'artigianato
sono organi amministrativi periferici della  regione  e  svolgono  le
funzioni  indicate  al  primo  punto, secondo comma dell'art. 9 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, e gli altri compiti ad  esse  attribuiti
dalle leggi regionali.
   3.  Le  commissioni  provinciali  e circondariali dell'artigianato
sono composte:
     a)  da  diciotto  titolari  di imprese artigiane, operanti nella
provincia ed iscritte all'albo da almeno  tre  anni,  eletti  con  le
modalita' di cui agli articoli di cui al successivo capo 2;
     b)  dal  direttore della sede INPS provinciale o zonale, laddove
la zona INPS  coincida  con  il  circondario,  il  quale  puo'  farsi
rappresentare da un funzionario della stessa sede all'uopo delegato;
     c) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo
delegato;
     d)  da tre membri designati di comune accordo dalle associazioni
sindacali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti  da  imprese
artigiane operanti nella provincia;
     e)  da  quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla
giunta regionale fra rose di candidati  proposte  dalle  associazioni
sindacali  dell'artigianato  presenti  nelle  province  ed aderenti a
confederazioni  nazionali  firmatarie  di  contratti  collettivi   di
lavoro.  La designazione degli esperti deve essere accompagnata da un
curriculum vitae che ne comprovi congruamente  la  qualificazione  in
termini professionali e di esperienza.
   4.  Partecipano  inoltre  ai  lavori  delle  commissioni, con voto
consultivo,  un  rappresentante   designato   dalla   amministrazione
provinciale   o   dalla   amministrazione   comunale   capoluogo  del
circondario competente per territorio, ed un rappresentante designato
dalla giunta della CCIAA della provincia interessata.