Art. 15.
             Sede e servizi delle commissioni provinciali
                  e circondariali per l'artigianato
 
   1.  Le  commissioni  provinciali  per l'artigianato hanno sede nei
capoluoghi di provincia, presso le rispettive CCIAA.
   2.  Le  commissioni  circondariali  hanno  sede nei capoluoghi del
circondario presso gli uffici decentrati delle rispettive CCIAA.
   3.  Ai fini di quanto disposto nei commi precedenti, il presidente
della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato,  previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, stipulata con le CCIAA
apposite convenzioni per l'impianto e la  gestione  degli  uffici  di
segreteria   delle   commissioni   e   l'eventuale   costituzione  di
delegazioni   decentrate   di   detti   uffici,   nonche'   per    la
regolamentazione  degli  aspetti  finanziari  e per la disciplina dei
rapporti fra registro delle ditte ed albo delle imprese artigiane.
   4.  Le  convenzioni  possono essere stipulate in un unico contesto
con l'Unione regionale delle CCIAA, se all'uopo delegata dalle  CCIAA
stesse.